Oggetto: Comunicazione unica al Registro delle imprese. Nuove modalità di iscrizione all'INAIL dal 1°
ottobre 2009.
Quadro Normativo
• Decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, art.
9 , come modificato dall'art. 23, comma 13 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 79, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
• Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, art. 44, comma 8, come modificato dall'art 1, comma 374 della legge 23 dicembre 2005 n. 266;
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 , recante “Individuazione delle
regole tecniche per la modalità di presentazione della comunicazione unica e per l'immediato
trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del
decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7” ;
• Decreto interministeriale 2 novembre 2007 “Approvazione del modello di comunicazione unica per la
nascita dell'impresa”;
• Circolare INAIL 8 febbraio 2008, n. 8 con oggetto “Comunicazione unica al registro delle imprese.
Avvio sperimentazione”.
Premessa
Con la circolare n. 8/2008 è stata data informativa sulla Comunicazione unica per la nascita dell'impresa
prevista dal decreto legge n. 7/2007 (1) e sulla relativa modulistica, approvata con il decreto ministeriale
del 2 novembre 2007(2).
Sulla scorta di tali disposizioni, pur in assenza del decreto attuativo relativo alle regole tecniche, le
Amministrazioni interessate hanno avviato dal 19 febbraio 2008 la sperimentazione in produzione della
Comunicazione unica, con la collaborazione di gruppi di utenti “pilota” per ciascuna provincia.
In data 3 luglio 2009 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009
(3), con il quale sono state individuate le regole tecniche per le modalità di presentazione della
Comunicazione unica, che è esclusivamente telematica, e per l'immediato trasferimento dei dati tra le
Amministrazioni interessate.
Il decreto legge n. 79/2009 (cd.“Anticrisi”) (4), infine, ha modificato l'originaria formulazione dell'articolo 9,
comma 8 , del decreto legge n. 7/2007, disponendo che la disciplina della Comunicazione unica “trova
applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009” .
Da tale data, quindi, è pienamente operativa l'iscrizione all'INAIL tramite Comunicazione unica di una
nuova impresa.
Ambito di applicazione della Comunicazione unica
L'articolo 9, comma 1, del decreto legge n.7/2007 - intitolato “Comunicazione unica per la nascita
dell'impresa” - ha stabilito che “ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del
registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli
adempimenti di cui al presente articolo”.
Il successivo comma 2 della stessa norma ha disposto che la comunicazione unica vale quale
assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha
effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali , assistenziali e fiscali individuati con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (5) nonché per l'ottenimento del codice fiscale e
della partita IVA.
La Comunicazione unica, quindi, è una importante semplificazione per le imprese, che – qualora ne
ricorrano i presupposti - con una sola comunicazione telematica al Registro delle imprese possono
assolvere agli obblighi connessi all'inizio dell'attività imprenditoriale, sia nei confronti del sistema
camerale, che ai fini fiscali e previdenziali.
Le imprese, inoltre, hanno il vantaggio di poter iniziare subito l'attività, poiché la legge ha stabilito che la
ricevuta rilasciata dall'ufficio del Registro delle imprese “costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività
imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge” (6).
La Comunicazione unica per la nascita dell'impresa è un servizio telematico, realizzato in base al modello
approvato con il decreto ministeriale 2 novembre 2007, che consente di effettuare:
• la dichiarazione di inizio attività a fini IVA, da presentare all'Agenzia delle Entrate nonchè di ottenere il
codice fiscale e/o la partita IVA attribuiti;
• la domanda di iscrizione al Registro delle imprese, da presentare alle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;
• la denuncia di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, da presentare
all'INAIL (denuncia di esercizio);
• la domanda di iscrizione all'INPS;
• la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.
Per quanto riguarda l'iscrizione delle imprese artigiane al relativo albo, l'operatività della Comunicazione
unica è definita di intesa con le singole Regioni (7).
Sono esclusi dall'ambito di applicazione della Comunicazione unica i soggetti che, pur essendo tenuti
all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro, non rivestono la qualità di impresa, come ad
esempio i datori di lavoro pubblici.
La Comunicazione unica, in sostanza, è un insieme di file strutturato in un documento contenente i dati
del richiedente, l'oggetto della comunicazione ed il riepilogo delle richieste ai diversi enti, nonché i moduli
per il Registro delle imprese, per l'Agenzia delle Entrate, per l'INPS e per l'INAIL.
La legge ha previsto che la Comunicazione unica si applichi anche in caso di modifiche o cessazione
dell'attività d'impresa, pertanto anche queste denunce saranno gestite con lo stesso sistema.
In proposito, come già illustrato nella circolare n. 8/2008, si precisa che rientrano nell'ambito applicativo di
Comunicazione unica le denunce riguardanti:
• le variazioni anagrafiche inerenti il codice ditta (ragione sociale con codice fiscale invariato, legale
rappresentante, sede legale, ecc.);
• le variazioni consistenti in aperture e cessazioni di PAT correlate alle sedi dei lavori esercitati;
• la cessazione del codice ditta per cessazione dell'attività.
Sono escluse tutte le variazioni inerenti il rischio assicurato ai sensi dell'applicazione delle vigenti Tariffe
dei premi, nonché i dati retributivi (variazioni dei dati classificativi del rapporto assicurativo).
L'elenco degli adempimenti amministrativi che è possibile assolvere con la Comunicazione unica è
stabilito dall'articolo 5 del DPCM 6 maggio 2009, al quale si rimanda per un maggiore dettaglio.
Operatività della Comunicazione unica e periodo transitorio
La disciplina della Comunicazione unica si applica dal 1° ottobre 2009, come disposto dal nuovo testo
dell'articolo 9, comma 8, del decreto legge n. 7/2007. Da tale data è operativa la Comunicazione unica
per la nascita dell'impresa, mentre il servizio per le variazioni e cessazioni sarà attivo in un secondo
momento.
L'articolo 9, comma 9, del decreto legge n.7/2007 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 14, comma 4,
della legge n. 412/1991 e dell'articolo 1 del decreto legge n. 6/1993(8) a decorrere dalla predetta data del
1° ottobre 2009.
Le norme abrogate riguardano “l'iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali” – introdotta dal 1°
gennaio 1992 - presso gli “sportelli polifunzionali” degli Enti previdenziali e delle Camere di commercio.
Il citato comma 9 dell'articolo 9, ha previsto un periodo transitorio di sei mesi - decorrente sempre dal 1°
ottobre 2009 - durante il quale le imprese e i loro intermediari hanno la facoltà di effettuare gli
adempimenti “con le modalità previgenti”, previste dalle norme oggetto di abrogazione.
In sostanza la nuova normativa sulla Comunicazione unica ha sostituito totalmente quella preesistente in
tema di sportello polifunzionale, che il legislatore nel 1991 aveva concepito come sportello “fisico” presso
le diverse Amministrazioni interessate, ancorché “coadiuvato da un collegamento telematico tra gli archivi
automatizzati dei vari enti, opportunamente integrati attraverso una base comune” (9).
Come già sperimentato per il DURC, l'evoluzione tecnologica consente di attivare sportelli unici
esclusivamente telematici, che rendono possibile sia la semplificazione degli adempimenti e la riduzione
dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, sia la riduzione dei costi di funzionamento delle
pubbliche amministrazioni.
La denuncia di iscrizione all'INAIL
Per quanto riguarda l'INAIL, nella modulistica per la Comunicazione unica è presente la denuncia di
esercizio, da compilare con gli stessi identici dati del modello cartaceo e del servizio on line già in uso sul
sito dell'Istituto in Punto Cliente.
La denuncia di iscrizione all'INAIL tramite Comunicazione unica è ammessa se contestualmente l'utente
inoltra al Registro delle imprese:
• la domanda di iscrizione con immediato inizio dell'attività;
• la dichiarazione di inizio attività per impresa già iscritta.
In attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2
novembre 2007 e dell'articolo 7 del DPCM 6 maggio 2009, le specifiche tecniche del formato elettronico
per la denuncia dell'iscrizione di un'impresa all'INAIL sono pubblicate sul sito www.inail.it.
Come già precisato nella circolare n. 8/2008, la disciplina della Comunicazione unica non ha modificato in
alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna Amministrazione interessata, né i procedimenti
amministrativi di competenza.
In particolare, nulla è stato innovato per quanto riguarda la normativa speciale in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, pertanto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di obbligo
assicurativo e di termini di presentazione delle denunce obbligatorie, con applicazione, in caso di
violazione, del relativo sistema sanzionatorio.
Si ricorda che ai sensi dell'articolo 12(10), comma 1, del T.U. n. 1124/1965, la denuncia di iscrizione deve
essere presentata all'Istituto assicuratore contestualmente all'inizio dell'attività e che per ogni singola
sede di lavoro devono essere comunicati tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richiesti con il modulo
di denuncia predisposto dall'INAIL(11) e presente nella modulistica per la Comunicazione unica.
Modalità di presentazione della Comunicazione unica
La Comunicazione unica richiede la firma digitale e deve essere presentata all'ufficio del Registro delle
imprese competente per territorio in modalità telematica (tramite Web Browser o tramite lo standard Web
Service) oppure mediante supporto informatico (con consegna diretta del supporto rimovibile allo
sportello del registro imprese competente) (12).
La procedura è interamente telematica e prevede l'utilizzo del software gratuito “ComUnica”, realizzato
dalle Camere di Commercio, che guida l'utente nella compilazione del modello.
Nel sito internet www.registroimprese.it è stata pubblicata la “Guida alla compilazione della
Comunicazione unica d'impresa”, che contiene tutte le informazioni utili per gli utenti.
Gli utenti di Comunicazione unica
Per effettuare la Comunicazione unica gli utenti devono essere in possesso:
• di firma digitale, prodotta tramite certificato qualificato ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale
(13);
• di credenziali per “Telemaco”, che è il sistema informatico delle Camere di commercio con cui devono
essere spedite le pratiche al Registro delle imprese;
• di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa.
Nel caso di trasmissione telematica tramite Web Browser, l'utente accede al sito internet
www.registroimprese.it con la Carta nazionale dei servizi, la carta di identità elettronica o carta dotata di
certificato standard CNS di autenticazione (14).
Nel caso di Web Service, la connessione avviene mediante scambio di certificato digitale tra le
applicazioni del mittente e del Registro imprese e le credenziali del mittente, individuate sempre tramite le
carte descritte, sono incluse nella richiesta del servizio.
Per quanto riguarda la PEC, l'articolo 8 del DPCM 6 maggio 2009 ha stabilito che nel modello di
Comunicazione unica deve essere indicata la casella PEC (15) corrispondente alla casella dell'impresa,
in quanto le ricevute e le comunicazioni relative al procedimento sono trasmesse a tale indirizzo, oltre che
al mittente.
Nel caso in cui l'impresa non sia provvista di casella PEC, lo dichiara nella Comunicazione unica e le
Camere di commercio provvedono immediatamente ad assegnare una casella PEC ai fini del
procedimento, senza costi per l'impresa (16).
Si ricorda che tale eventualità può riguardare esclusivamente le imprese individuali, in quanto l'articolo
16, comma 6, del decreto legge n. 185/2008 (17) ha previsto l'obbligo per le società di indicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese.
La Comunicazione unica può essere effettuata direttamente dal legale rappresentante dell'impresa,
oppure da un intermediario.
In tale ultimo caso, se nella pratica di Comunicazione unica è presente la denuncia di iscrizione all'INAIL,
quest'ultima deve essere firmata digitalmente da un soggetto abilitato a svolgere adempimenti in materia
di lavoro, previdenza e assistenza sociale ai sensi della legge n. 12/1979 e successive modifiche (18).
E' stata perciò prevista un'apposita funzione di “import/export” per lo scambio della pratica “ComUnica”
tra i diversi soggetti coinvolti negli adempimenti richiesti per l'apertura di una nuova impresa.
L'articolo 10, comma 1, lettera f), del DPCM del 6 maggio 2009, dispone che, al momento del ricevimento
della Comunicazione unica, il sistema informatico del Registro delle imprese provvede “a verificare che i
soggetti dichiaranti e firmatari della comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli
enti previdenziali o assistenziali o fiscali”.
Per consentire i controlli automatizzati, all'interno del modulo dell'INAIL è stata prevista una apposita
maschera relativa alla tipologia del denunciante (responsabile dell'impresa, consulente del lavoro, altro
professionista equiparato a sensi della legge n. 12/1979, servizio istituito da Associazione di categoria).
Se il denunciante è un intermediario, è necessario che il soggetto sia registrato in Punto Cliente.
Al momento del rilascio dell'abilitazione per Punto Cliente, infatti, le Sedi dell'INAIL verificano la
sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n. 12/1979 in capo al richiedente.
Per quanto riguarda i controlli demandati al sistema informatico del Registro delle imprese, si fa integrale
rinvio all'articolo 10 del DPCM citato, che espone le verifiche da effettuarsi su ogni Comunicazione unica.
Qualora i controlli abbiano esito negativo, la Comunicazione è irricevibile e il sistema notifica
immediatamente l'informazione alla casella dell'impresa.
Procedimento di Comunicazione unica
Una volta superati i controlli previsti, la Comunicazione unica è protocollata immediatamente nel sistema
del Registro delle imprese e, se presentata in modalità telematica, la protocollazione avviene
automaticamente (19).
A seguito della protocollazione, il sistema rilascia la ricevuta, che, come già precisato, costituisce titolo
per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, qualora ne sussistano i presupposti di legge.
Il contenuto della ricevuta, che è un documento informatico con marcatura temporale firmato
digitalmente, è stabilito dall'articolo 13 del DPCM.
La ricevuta è inviata alla casella di posta elettronica certificata dell'impresa e al mittente della
Comunicazione unica.
La Comunicazione unica viene quindi trasmessa alle Amministrazioni competenti, che contestualmente
comunicano al Registro delle imprese il numero identificativo della richiesta e l'esito del ricevimento della
Comunicazione unica.
IL DPCM 6 maggio 2009 ha stabilito che le comunicazioni verso gli enti e verso gli interessati avvengono
esclusivamente durante l'orario d'ufficio delle Camere di commercio (20).
Per quanto riguarda le denunce di iscrizione trasmesse all'INAIL, il sistema informatico dell'Istituto rilascia
automaticamente i l numero di codice ditta e il numero di posizione assicurativa territoriale (PAT) relativa
ad ogni sede dei lavori indicata in denuncia e smista quest'ultima alla Sede INAIL competente per
territorio, in base alla sede legale dell'impresa.
Nel caso in cui, in fase istruttoria, l'impresa – identificata dal codice fiscale - risulti già assicurata oppure
non sia soggetta all'obbligo assicurativo, la Sede INAIL competente provvede a comunicare all'indirizzo
PEC indicato l'annullamento del numero di codice ditta e del numero PAT già assegnati automaticamente
dal sistema.
Per quanto riguarda l'istruttoria delle denunce di esercizio da parte delle Sedi dell'Istituto, la
Comunicazione unica non comporta alcuna novità, pertanto restano valide le disposizioni vigenti (21).
Si ricorda, infine, che ai sensi del vigente Regolamento di attuazione della legge 241/1990 (22), il
certificato di assicurazione deve essere emesso entro il termine massimo di trenta giorni, fermi restando i
minori tempi medi fissati annualmente con gli obiettivi di produzione dell'Istituto.
Istruzioni operative
Come già precisato nella circolare n. 8/2008, per quanto attiene l'attività di back office , le nuove modalità
di iscrizione tramite Comunicazione unica non comportano alcuna novità di rilievo, infatti le denunce sono
trattate esattamente come le denunce di iscrizione web provenienti da www.inail.it – Punto Cliente.
Nella lista dei documenti da lavorare in GRA (23), le denunce effettuate tramite ComUnica riportano la
provenienza “Web Registro imprese” e ad esse deve essere data assoluta precedenza.
Al fine di avviare le iniziative più efficaci per diffondere il nuovo servizio ed assistere gli utenti, le CCIAA
organizzeranno appositi incontri con le Amministrazioni interessate.
E' quindi opportuno che presso ciascuna Sede sia individuato un referente, che dovrà curare
l'informazione specifica riguardante obblighi, termini e contenuto delle denunce di iscrizione all'INAIL
nonché i soggetti legittimati ad effettuare le comunicazioni ai sensi della legge n. 12/1979.
Inoltre, va segnalato che gli utenti possono seguire la lavorazione della denuncia di iscrizione accedendo
a Punto Cliente e selezionando la funzione Consultazione – Stato pratica.
E' opportuno che le nuove modalità di iscrizione vengano illustrate in ogni occasione utile, compresi gli
incontri con gli utenti intermediari per la prossima Autoliquidazione.
Le Direzioni Regionali eserciteranno come di consueto le funzioni di coordinamento e controllo delle
iniziative assunte a livello locale ed effettueranno il monitoraggio delle denunce pervenute da Registro
imprese utilizzando l'applicazione presente nella Intranet aziendale WEB tematici – Procedure Aziende –
Sistemi di controllo – Cruscotto denunce on line GRA, selezionando in “Provenienza denunce” l'opzione
“Registro imprese”.
IL DIRETTORE GENERALE
Allegato 1 (omissis)
____________________________
1. Articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - Supplemento ordinario n. 91.
2. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2007, n. 296.
3. Vedi allegato 1 alla presente circolare.
4. Articolo 23, comma 13, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, pubblicato sulla G.U. n. 179 del 4 agosto 2009.
5. Gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e ai fini previdenziali, assistenziali e
fiscali sono stati individuati dal DPCM 6 maggio 2009, pubblicato sulla G.U. n. 152 del 3 luglio 2009.
6. Articolo 9, comma 3, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007 n. 40.
7. Articolo 1, comma 2, del DPCM 6 maggio 2009.
8. Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
9. Articolo 1, comma 4, del decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo
1992, n. 63.
10. Come modificato dal decreto ministeriale 19 settembre 2003, pubblicato sulla G.U. del 9.10.2003 n. 235; vedi
Circolare Inail n. 59/2003.
11. Articolo 10 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 recante “Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative
modalità di applicazione”, pubblicato sulla G.U. del 22.1.2001, n. 17.
12. Articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 7/2007 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2007; articolo 9
del DPCM 6 maggio 2009.
13. Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.
14. Articolo 9, comma 4, del DPCM 6 maggio 2009.
15. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 “Regolamento recante disposizioni
per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n.3”.
16. Articolo 8 del DPCM 6 maggio 2009.
17. Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
18. Legge 11 gennaio 1979, n. 12 “Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro”.
19. Articolo 12 del DPCM 6 maggio 2009.
20. Articolo 3, comma 6, del DPCM 6 maggio 2009.
21. Vedi in particolare Circolare INAIL n. 9 del 11.2.2002, paragrafo 10.
22. Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 sulle “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, approvato con deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione dell'INAIL n. 8 e n. 13 del 29 gennaio e 6 febbraio 1992; v. anche Circolare Inail n. 26/1992 ad
esclusivo uso interno.
23. Procedura Gestione Rapporti Assicurativi
(INAIL circolare 28 settembre 2009, n. 52)