Per malattia, nell’ambito del rapporto di lavoro, si intende un’alterazione dello stato di salute che comporti incapacità ad attendere alle mansioni normalmente svolte dal lavoratore.
Sono considerate malattia non solo le fasi acute dello stato morboso, ma anche il periodo di convalescenza necessario alla completa guarigione del soggetto e le assenze dal lavoro dovute alla necessità di sottoporsi a terapie specifiche, incompatibili con la presenza in servizio. In proposito il Ministero del lavoro, con Nota 5 dicembre 2006, Prot. N. 25/I/0006893, ha precisato che anche il congedo straordinario per cure legate a patologie oncologiche (disciplinato dall'art. 26 della Legge n. 118/1971 e dall'art. 10 del D.Lgs. n. 509/1988) rientra nell'ipotesi di malattia, con conseguente diritto al trattamento economico.
La malattia comporta la sospensione del rapporto di lavoro per il tempo stabilito dalla legge o dai contratti collettivi e il diritto del lavoratore a specifiche indennità in luogo della retribuzione.
Il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore, salvo che per giusta causa, per un periodo (cd. comporto) stabilito dalla legge e dai contratti.
Durante la malattia continua normalmente a decorrere l’anzianità di servizio.
Regime contrattuale
In caso di malattia i contratti collettivi dispongono generalmente l’obbligo per il datore di lavoro di conservare il posto per un periodo di tempo più lungo di quello previsto dalla legge e, a fronte di malattie particolarmente gravi, la possibilità, per il lavoratore che ha superato il periodo massimo di conservazione del posto, di ottenere un’ulteriore aspettativa non retribuita.
Conservazione del posto
La legge sull’impiego privato prevede a favore dei lavoratori con qualifica impiegatizia i seguenti periodi di conservazione del posto, durante i quali il rapporto di lavoro rimane sospeso:
- per anzianità di servizio non superiore a 10 anni: 3 mesi;
- per anzianità di servizio superiore a 10 anni: 6 mesi.
In caso di congedo straordinario per cure oncologiche, i relativi permessi non si computano nel cosiddetto periodo "di comporto.
I contratti collettivi di lavoro stabiliscono generalmente periodi di comporto più lunghi sia per gli impiegati e i quadri che per gli operai.
Quando il contratto collettivo lo prevede, il lavoratore prima della scadenza del comporto può chiedere un’aspettativa non retribuita, che, però, il datore di lavoro non è obbligato a concedere.
Conseguenze sul rapporto di lavoro
La malattia sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata nei limiti del periodo massimo di comporto.
Durante il periodo di conservazione del posto il licenziamento eventualmente intimato dal datore di lavoro è inefficace, mentre una volta che è stato superato il termine massimo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso all’altra parte ma senza necessità che sussista una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento.���¹
L'anzianità di servizio, utile per la maturazione degli istituti contrattuali continua a decorrere normalmente durante l’assenza.
Il Ministero del lavoro ha precisato che il periodo di malattia di breve durata (ossia inferiore al mese o al periodo indicato dalla contrattazione collettiva), inteso sia come evento singolo che come sommatoria di una pluralità di brevi periodi, non determina la sospensione e la proroga del contratto di apprendistato, prevedendo in tal modo una deroga al principio della proroga della durata del contratto in caso di assenza per malattia, giustificata sulla base dell'orientamento secondo il quale le brevi interruzioni del rapporto sono "irrilevanti rispetto al pregiudizio dell'addestramento.
Comunicazione della malattia
Il lavoratore malato deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro il motivo dell’assenza, per metterlo in condizione di esercitare il diritto di controllo a norma della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 5.
I termini e le modalità di comunicazione sono stabiliti nei contratti collettivi. La mancata comunicazione può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari.
Il lavoratore deve altresì sottoporsi a visita dal proprio medico curante e farsi rilasciare il certificato che attesta l’effettivo stato di malattia
Le nuove modalità di comunicazione telematica stabilite dall’art. 1, comma
149, L. n. 311 del 2004, troveranno applicazione dopo che saranno rese note da parte dell’Inps le necessarie istruzioni applicative
Certificazione della malattia
In caso di malattia che comporta incapacità lavorativa il medico curante deve rilasciare al lavoratore idoneo certificato di malattia redatto in due copie, contenente i dati identificativi del lavoratore, la data, la firma del medico, la diagnosi, la data d’inizio dell’evento, la prognosi presunta relativa alla durata del periodo di incapacità al lavoro, il domicilio abituale del lavoratore e, se diverso, il temporaneo recapito dello stesso durante la malattia.
Entro due giorni il lavoratore deve consegnare - mediante recapito o trasmissione per posta - la prima copia del certificato alla sede INPS di residenza abituale - se ha diritto all'indennità a carico dell'istituto, e, in tal caso, anche quando si tratti di malattie di durata inferiore a quattro giorni - e la seconda copia al datore di lavoro.
Le nuove modalità di comunicazione telematica stabilite dall’art. 1, comma
149, L. n. 311 del 2004, troveranno applicazione dopo che saranno rese note da parte dell’Inps le necessarie istruzioni applicative.
In caso di impossibilità a provvedere all'invio all'INPS del certificato di malattia attraverso le modalità suindicate, eventuali comunicazioni a mezzo fax possono essere considerata valide ai soli fini del rispetto del termine di invio previsto per consentire l'effettuazione di visite mediche di controllo.
In caso di ritardo nell’invio della prescritta certificazione e per i giorni stessi di ritardo l’INPS non corrisponderà l’indennità economica di malattia. A tal fine è opportuno precisare che le giornate di ritardo verranno computate a decorrere dai due giorni successivi alla data di rilascio del certificato a disposizione del lavoratore (salva l’eventuale applicazione della carenza) e fino alla data di effettivo recapito o trasmissione del certificato all’Istituto.
Devono essere comunicate anche l’eventuale prosecuzione della malattia oltre il termine inizialmente pronosticato e i cambiamenti di indirizzo durante la malattia (per le visite di controllo). I certificati sono a lettura ottica ed è quindi molto importante attenersi alle istruzioni per la compilazione, riportate sul retro del modello.
In ogni caso le certificazioni rilasciate su modulario non conforme a quello regolamentare saranno ritenute valide laddove contengano i requisiti essenziali richiesti.
Controlli medici
Il lavoratore ammalato deve rimanere a casa a disposizione per eventuali controlli effettuati dai medici dell'INPS, nelle fasce orarie dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (comprese le domeniche e i giorni festivi.
Il lavoratore potrà assentarsi dal proprio domicilio solo:
- per eseguire visite generiche urgenti o accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli previsti per le fasce orarie:
- per evitare gravi conseguenze personali e per la famiglia.
In caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo disposta dall'INPS o dalla ASL è prevista la perdita totale dell'indennità per un massimo di 10 giorni. In caso di seconda assenza non giustificata la riduzione dell'indennità è del 50% per il restante periodo di malattia.
L’assenza si considera ingiustificata anche nel caso in cui il lavoratore, risultato assente al momento dell'accesso del medico di controllo, ritorni nella propria abitazione prima del definitivo allontanamento del medico.
Le assenze alle visite di controllo possono dare luogo anche a sanzioni disciplinari, secondo le previsioni dei contratti collettivi.