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| 25/02/2010
CUD 2010

Schema generale

La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati (CUD) di cui all’art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro e dagli enti sia pubblici sia privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Nel CUD vanno indicati i seguenti dati:

- i redditi corrisposti in un determinato anno, le relative ritenute operate, le deduzioni e le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta all'INPS e all'INPDAP all'IPOST nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti agli stessi enti previdenziali.

La certificazione puo’ essere consegnata su supporto cartaceo oppure trasmessa al contribuente in formato elettronico.

In caso di trasmissione in formato elettronico della certificazione va garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti.

Tale modalità di consegna pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti dei dipendenti che siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

 

 

 

Il modello CUD 2010

L'agenzia delle Entrate, con Provv. 15 gennaio 2010, ha approvato lo schema di certificazione unica CUD 2010, con le relative istruzioni.

Il CUD 2010 per i redditi 2009 si compone delle seguenti principali parti:

Parte A - Dati generali e dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme

In cui il sostituto d'imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 1 gennaio 2009.

Il sostituto deve inoltre indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre 2009 (o, se antecedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nonché il domicilio fiscale al 1° gennaio 2010 solo se diversi dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2009.

Parte B - Dati fiscali

In cui vanno indicate le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, quelli assoggettati a tassazione separata (ad esempio arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente erogate nell'anno) nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi.

Parte C - Dati previdenziali e assistenziali ( INPS o INPDAP, IPOST)

In cui vanno indicati i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all'INPS, all'INPDAP, all’IPOST nonché l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti agli stessi enti previdenziali.

La certificazione è compilata in euro esponendo i dati in centesimi, arrotondando per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. Ad esempio: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49.

(Provvedimento 15 gennaio 2010)


 
 
 
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