Con determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stato chiarito che le stazioni appaltanti non possono subordinare la partecipazione alle procedure di gara o la sottoscrizione del contratto all'accettazione di termini di pagamento, di decorrenza degli interessi moratori e misura degli interessi di mora difformi da quelli previsti dal d.lgs. 231/2002, nè prevedere tale accettazione come elemento di favorevole valutazione delle offerte tecniche nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
(Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Det. 7 luglio 2010 n. 4, G.U. 28/7/2010, n. 174)